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Trasparenza Reclami

Al fine di tutelare la propria Clientela, Cooperativa Gregoriana ha istituito la funzione di gestione dei reclami.

Le forme di inoltro dei reclami da parte della clientela prevedono:

  • la raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Coop. Gregoriana di Mutualità Soc. Coop., C.so Garibaldi 33, 84020, San Gregorio Magno (SA);
  • fax, al num.: 0828 955811;
  • e-mail: reclami@cooperativagregoriana.it;
  • PEC: coopgregoriana@legalmail.it
  • ovvero la consegna a mano del personale di Cooperativa Gregoriana, presso la sede della stessa, richiedendo in tal caso ricevuta datata.

In ogni caso, la comunicazione scritta deve evidenziare in maniera non equivoca la propria natura di reclamo.

Dopo aver dato notizia al cliente dell’avvenuta ricezione del reclamo, Il Responsabile per la gestione dei reclami si impegna a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo venga ritenuto infondato, ovvero allo stesso non venga fornito riscontro entro 60 giorni dalla sua presentazione, il Cliente – prima di ricorrere al giudice – potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), consultando il sito arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedendo informazioni presso la Cooperativa, o ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Prima di ricorrere all’Autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, è possibile per le parti concordare di rivolgersi a un organismo di mediazione e conciliazione iscritto nel registro degli organismi di mediazione, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 28/2010, tenuto dal Ministero della Giustizia. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito conciliatorebancario.it oppure chiedendo informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, o a Cooperativa Gregoriana. Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell’ABF ritenuta non soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Qualora, il Cliente intenda rivolgersi al giudice per la risoluzione delle controversie sorte con il finanziatore, si da atto che il Foro competente è quello di Salerno; mentre nel caso in cui il cliente/reclamante sia un consumatore la sede del foro competente sulle controversie ha quale località quella di residenza o di domicilio del consumatore stesso. 

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